Art. 16

Restrizioni sul ricorso ad intermediari

In vigore dal 20 gen 2016
Restrizioni sul ricorso ad intermediari Gli Stati membri garantiscono che, nell’utilizzare i servizi forniti da intermediari assicurativi o riassicurativi o da intermediari assicurativi a titolo accessorio, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi si avvalgano unicamente dei servizi di distribuzione assicurativa e riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi o da intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti negli appositi registri, inclusi quelli di cui all’, paragrafo 3.
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Restrizioni sul ricorso ad intermediari (Art. 16 Direttiva (UE) 2016/97) — Testo vigente | Portale Normativo