Art. 16
Restrizioni sul ricorso ad intermediari
In vigore dal 20 gen 2016
Restrizioni sul ricorso ad intermediari
Gli Stati membri garantiscono che, nell’utilizzare i servizi forniti da intermediari assicurativi o riassicurativi o da intermediari assicurativi a titolo accessorio, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi si avvalgano unicamente dei servizi di distribuzione assicurativa e riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi o da intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti negli appositi registri, inclusi quelli di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:97:oj#art-16