Art. 20

Consulenza e norme per le vendite senza consulenza

In vigore dal 20 gen 2016
Consulenza e norme per le vendite senza consulenza 1.   Previamente alla conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi specifica, basandosi sulle informazioni ottenute dal cliente, le richieste e le esigenze di tale cliente e gli fornisce informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente. Se viene offerta una consulenza prima della stipula di qualsiasi contratto specifico, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al cliente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente. 2.   Le precisazioni di cui al paragrafo 1 si articolano secondo la complessità del prodotto assicurativo proposto e il tipo di cliente. 3.   Qualora un intermediario assicurativo comunichi al cliente di fornire consulenze fondate su un’analisi imparziale e personale, egli fonda tali consulenze sull’analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del cliente. 4.   Fatti salvi gli articoli 183 e 184 della direttiva 2009/138/CE, previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza e che il prodotto assicurativo faccia parte o meno di un pacchetto a norma dell’ della presente direttiva, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente. 5.   In relazione alla distribuzione di prodotti assicurativi non vita di cui all’allegato I della direttiva 2009/138/CE, le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 4, sono fornite per mezzo di un documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo, disponibile su supporto cartaceo o altro supporto durevole. 6.   Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo di cui al paragrafo 5 è redatto dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita. 7.   Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo: a) è un documento sintetico e a sé stante; b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile; c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero; d) è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella parte dello Stato membro in cui il prodotto assicurativo è offerto, oppure, se concordato dal consumatore e dal distributore, in un’altra lingua; e) è preciso e non fuorviante; f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti. Gli Stati membri possono stabilire che il documento informativo relativo al prodotto assicurativo sia fornito contestualmente alle informazioni richieste a norma di altri pertinenti atti legislativi dell’Unione o del diritto nazionale, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al primo comma. 8.   Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo comprende le seguenti informazioni: a) le informazioni sul tipo di assicurazione; b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l’ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi; c) le modalità e la durata di pagamento dei premi; d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento; e) gli obblighi all’inizio del contratto; f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento; h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del contratto; i) le modalità di scioglimento del contratto. 9.   Dopo aver consultato le autorità nazionali e aver condotto un test sui consumatori, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo, specificando i dettagli della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 8. L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 23 febbraio 2017. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo, primo comma, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010.
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Consulenza e norme per le vendite senza consulenza (Art. 20 Direttiva (UE) 2016/97) — Testo vigente | Portale Normativo