Art. 18 · Informazioni generali fornite dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione

Art. 18

Informazioni generali fornite dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione

In vigore dal 20 gen 2016
Informazioni generali fornite dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione Gli Stati membri garantiscono che: a) in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l’intermediario assicurativo fornisca ai clienti le seguenti informazioni: i) la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di intermediario assicurativo; ii) se fornisce consulenza sui prodotti assicurativi venduti; iii) le procedure di cui all’ che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi nonché le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all’; iv) il registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; e v) se l’intermediario rappresenta il cliente o se agisce per e per conto di un’impresa di assicurazione; b) in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l’impresa di assicurazione fornisca ai clienti le seguenti informazioni: i) la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di impresa di assicurazione; ii) se fornisce consulenza sui prodotti assicurativi venduti; iii) le procedure di cui all’ che consentono ai clienti e agli altri interessati di presentare ricorso contro le imprese di assicurazione e le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all’.
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