Art. 21
Informazioni fornite dall’intermediario assicurativo a titolo accessorio
In vigore dal 20 gen 2016
Informazioni fornite dall’intermediario assicurativo a titolo accessorio
Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi a titolo accessorio si conformino all’, lettera a), punti i), iii) e iv), e all’, paragrafo 1, lettera d).
Storico versioni
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