Art. 26
Ambito di applicazione dei requisiti supplementari
In vigore dal 20 gen 2016
Ambito di applicazione dei requisiti supplementari
Il presente capo stabilisce requisiti supplementari rispetto a quelli applicabili alla distribuzione assicurativa conformemente agli , qualora tale attività sia svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di uno qualsiasi dei soggetti seguenti:
a)
un intermediario assicurativo;
b)
un’impresa di assicurazione.
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