Art. 26

Ambito di applicazione dei requisiti supplementari

In vigore dal 20 gen 2016
Ambito di applicazione dei requisiti supplementari Il presente capo stabilisce requisiti supplementari rispetto a quelli applicabili alla distribuzione assicurativa conformemente agli , qualora tale attività sia svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di uno qualsiasi dei soggetti seguenti: a) un intermediario assicurativo; b) un’impresa di assicurazione.
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Ambito di applicazione dei requisiti supplementari (Art. 26 Direttiva (UE) 2016/97) — Testo vigente | Portale Normativo