Art. 27

Prevenzione dei conflitti di interesse

In vigore dal 20 gen 2016
Prevenzione dei conflitti di interesse Fatto salvo l’, un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione che si occupa della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse di cui all’ incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. Dette disposizioni sono proporzionate alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore.
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Prevenzione dei conflitti di interesse (Art. 27 Direttiva (UE) 2016/97) — Testo vigente | Portale Normativo