Art. 7

1.   Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, nonché le eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati. Esso tiene aggiornata tale valutazione del rischio. 2.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità o istituisce un meccanismo attraverso il quale coordinare la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione, alle AEV e agli altri Stati membri. 3.   Nel condurre le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri si avvalgono delle risultanze della relazione di cui all', paragrafo 1. 4.   Con riguardo alla valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro: a) usa tale valutazione per migliorare il proprio regime in materia di AML/CFT, in particolare individuando i settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare; b) individua, se del caso, i settori o le aree di minore o maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; c) utilizza tale valutazione come ausilio ai fini della distribuzione e della definizione della priorità delle risorse da destinare al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; d) utilizza tale valutazione per garantire che sia predisposta una normativa adeguata per ogni settore o area in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e) mette tempestivamente a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni per facilitarne l'esecuzione delle valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 5.   Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni del rischio a disposizione della Commissione, delle AEV e degli altri Stati membri.
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Art. 7 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo