Art. 9

1.   Allo scopo di proteggere il corretto funzionamento del mercato interno, sono individuate le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad altro rischio»). 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo all'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze strategiche, in particolare per quanto riguarda: a) il quadro legale ed istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente: i) la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; ii) le misure relative all' adeguata verifica della clientela; iii) gli obblighi per la conservazione dei documenti; e iv) gli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette; b) i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; c) l'efficacia del sistema AML/CFT per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo del paese terzo. 3.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 sono adottati entro un mese dall'individuazione delle carenze strategiche di cui a detto paragrafo. 4.   Ove appropriato, nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.
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Art. 9 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo