Art. 9
1. Allo scopo di proteggere il corretto funzionamento del mercato interno, sono individuate le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad altro rischio»).
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo all'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze strategiche, in particolare per quanto riguarda:
a)
il quadro legale ed istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente:
i)
la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
ii)
le misure relative all' adeguata verifica della clientela;
iii)
gli obblighi per la conservazione dei documenti; e
iv)
gli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette;
b)
i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
c)
l'efficacia del sistema AML/CFT per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo del paese terzo.
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 sono adottati entro un mese dall'individuazione delle carenze strategiche di cui a detto paragrafo.
4. Ove appropriato, nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.
Storico versioni
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