Art. 5

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva, entro i limiti del diritto dell'Unione.
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Art. 5 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo