Art. 4

1.   Gli Stati membri provvedono a estendere, secondo un approccio basato sul rischio, in tutto o in parte, l'ambito di applicazione della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dai soggetti obbligati di cui all', paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. 2.   Qualora uno Stato membro estenda l'ambito di applicazione della presente direttiva ad attività professionali o categorie di imprese diverse da quelle di cui all', paragrafo 1, ne informa la Commissione.
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Art. 4 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo