Art. 6
1. La Commissione effettua una valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere.
A tal fine, la Commissione, entro il 26 giugno 2017 elabora una relazione che identifica, analizza e valuta tali rischi a livello dell'Unione. Successivamente, la Commissione aggiorna la sua relazione ogni due anni o, se del caso, più frequentemente.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno i seguenti elementi:
a)
i settori del mercato interno maggiormente esposti al rischio;
b)
i rischi associati a ciascun settore interessato;
c)
i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti.
3. La Commissione mette la relazione di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell'individuazione, comprensione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, le AEV e i rappresentanti delle FIU, di comprendere meglio i rischi in questione.
4. La Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi sistemi nazionali di AML/CFT lo notificano alla Commissione fornendone una motivazione.
5. Entro il 26 dicembre 2016 le AEV, tramite il comitato congiunto, emanano un parere sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul settore finanziario dell'Unione («parere congiunto»). Successivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, emettono un parere ogni due anni.
6. Nel condurre la valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione organizza il lavoro a livello dell'Unione, tiene conto dei pareri congiunti di cui al paragrafo 5 e coinvolge gli esperti degli Stati membri in materia di AML/CFT, i rappresentanti delle FIU e altri organi dell'Unione, ove opportuno. La Commissione mette i pareri congiunti a disposizione degli Stati membri e dei soggetti obbligati per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
7. Ogni due anni o, se del caso, più frequentemente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle risultanze delle valutazioni periodiche del rischio e sulle azioni intraprese sulla base di tali risultanze.
Storico versioni
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