Art. 11
Gli Stati membri assicurano che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti:
a)
quando instaurano un rapporto d'affari;
b)
quando eseguono un'operazione occasionale che:
i)
sia d'importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; o
ii)
rappresenti un trasferimento di fondi quale definito all', punto 9), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), superiore a 1 000 EUR;
c)
nel caso di persone che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
d)
per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
e)
qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
f)
qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32015L0849#art-11