Art. 11

Gli Stati membri assicurano che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti: a) quando instaurano un rapporto d'affari; b) quando eseguono un'operazione occasionale che: i) sia d'importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; o ii) rappresenti un trasferimento di fondi quale definito all', punto 9), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), superiore a 1 000 EUR; c) nel caso di persone che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; d) per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate; e) qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; f) qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.
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Art. 11 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo