Art. 12

1.   In deroga all', paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e all' e sulla base di un'opportuna valutazione del rischio da cui emerga un profilo di rischio basso, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, se sono rispettate tutte le condizioni seguenti di mitigazione del rischio: a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure è soggetto a un limite mensile massimo di operazioni di 250 EUR, utilizzabile solo in tale Stato membro; b) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 EUR; c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi; d) lo strumento di pagamento non può essere alimentato con moneta elettronica anonima; e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette. Ai fini della lettera b) del primo comma, uno Stato membro può innalzare il limite massimo fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati solo in uno Stato membro. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la deroga prevista al paragrafo 1 non si applichi al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo rimborsato supera i 100 EUR.
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Art. 12 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo