Art. 16

Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, gli Stati membri e i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori indicativi di situazioni potenzialmente a basso rischio previsti all'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32015L0849#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo