Art. 16
Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, gli Stati membri e i soggetti obbligati tengono conto almeno dei fattori indicativi di situazioni potenzialmente a basso rischio previsti all'allegato II.
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