Art. 17

Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti nonché agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell' dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche.
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Art. 17 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo