Art. 14

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'identità del cliente e del titolare effettivo sia accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia effettuata durante l'instaurazione del rapporto d'affari, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività e se vi è basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario presso un ente creditizio o un istituto finanziario, ivi compresi conti che permettono operazioni in valori mobiliari, purché vi siano garanzie atte ad assicurare che né il cliente né altri per suo conto effettui operazioni fino al completo adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti all', paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b). 4.   Gli Stati membri prescrivono che il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall', paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), non effettui un'operazione attraverso un conto bancario, non avvii il rapporto d'affari o non effettui l'operazione, nonché ponga fine al rapporto d'affari e vagli l'eventualità di effettuare, in relazione al cliente, una segnalazione di operazione sospetta alla FIU a norma dell'. Gli Stati membri esonerano dall'applicazione del primo comma i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. 5.   Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, compreso il caso di modifica della situazione del cliente.
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