Art. 15
1. Laddove uno Stato membro o un soggetto obbligato individuino settori a basso rischio, lo Stato membro in questione può consentire ai soggetti obbligati di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.
2. Prima di applicare le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati verificano che il rapporto d'affari o l'operazione presenti un basso grado di rischio.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati esercitino sulle operazioni e sui rapporti d'affari un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni anomale o sospette.
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