Art. 19
In caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente rispondente di un paese terzo, gli Stati membri prescrivono che enti creditizi e gli istituti finanziari, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all', rispettino gli obblighi seguenti:
a)
raccogliere sull'ente rispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza;
b)
valutare i controlli in materia di AML/CFT applicati dal corrispondente estero;
c)
ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti di corrispondenza;
d)
documentare le rispettive responsabilità di ogni ente;
e)
per quanto riguarda i conti di passaggio, assicurarsi che l'ente rispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che sia in grado di fornire all'ente corrispondente, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
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