Art. 111
Disposizioni specifiche
In vigore dal 15 mag 2014
Disposizioni specifiche
1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni e altre misure almeno in relazione ai seguenti casi:
a)
mancata preparazione, mancata manutenzione o mancato aggiornamento dei piani di risanamento e dei piani di risanamento di gruppo, in violazione dell’ o 7;
b)
mancata notifica dell’intenzione di fornire un sostegno finanziario di gruppo all’autorità competente in violazione dell’;
c)
mancata fornitura di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione in violazione dell’;
d)
mancata notifica da parte dell’organo di amministrazione di un ente o di un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), all’autorità competente quando l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), è in dissesto o a rischio di dissesto in violazione dell’, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:
a)
una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, l’ente, l’ente finanziario, l’impresa madre nell’Unione o altra persona giuridica responsabile e la natura della violazione;
b)
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre fine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
c)
un divieto temporaneo, a carico di qualunque membro dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, ad esercitare funzioni negli enti o nelle entità di cui all’, lettera b), c) o d);
d)
nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative pari fino al 10 % del fatturato netto annuo totale di tale persona giuridica nel precedente esercizio. Quando la persona giuridica è una filiazione di un’impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato derivante dai bilanci consolidati dell’impresa madre ultima nell’esercizio precedente;
e)
nel caso di una persona fisica, ammende amministrative pari fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri in cui l’euro non è la moneta ufficiale, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 2 luglio 2014;
f)
ammende amministrative fino al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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