Art. 25

Diritto di opposizione delle autorità competenti

In vigore dal 15 mag 2014
Diritto di opposizione delle autorità competenti 1.   Prima di fornire sostegno in virtù di un accordo di sostegno finanziario di gruppo, l’organo di amministrazione dell’entità del gruppo che intende fornirlo ne trasmette notifica: a) alla propria autorità competente; b) se diversa dalle autorità di cui alle lettere a) e c) e se applicabile, l’autorità di vigilanza su base consolidata; c) se diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente dell’entità del gruppo destinatario del sostegno; e d) all’ABE. La notifica riporta la decisione motivata dell’organo di amministrazione in conformità dell’ e i dettagli del sostegno finanziario proposto, compresa copia dell’accordo di sostegno finanziario di gruppo. 2.   Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica completa, l’autorità competente dell’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario può accettare la fornitura del sostegno finanziario oppure vietarlo o limitarlo se valuta che le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo stabilite all’ non sono soddisfatte. La decisione dell’autorità competente di vietare o limitare il sostegno finanziario è motivata. 3.   La decisione dell’autorità competente di accettare, vietare o limitare il sostegno finanziario è immediatamente notificata: a) all’autorità di vigilanza su base consolidata; b) all’autorità competente dell’entità del gruppo destinatario del sostegno; e c) all’ABE. L’autorità di vigilanza su base consolidata informa immediatamente gli altri membri del collegio di vigilanza e i membri del collegio di risoluzione. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità competente preposta all’entità del gruppo destinataria del sostegno possono, entro due giorni, qualora abbiano obiezioni in merito alla decisione di vietare o limitare il sostegno finanziario, rinviare il caso all’ABE e chiederne l’assistenza a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.   Se l’autorità competente non vieta o limita il sostegno finanziario entro il periodo indicato al paragrafo 2, o accetta il sostegno prima che sia decorso tale periodo, il sostegno finanziario può essere fornito in conformità dei termini presentati all’autorità competente. 6.   La decisione dell’organo di amministrazione dell’ente di fornire sostegno finanziario è trasmessa: a) all’autorità competente; b) se diversa dalle autorità di cui alle lettere a) e c) e, se applicabile, l’autorità di vigilanza su base consolidata; c) se diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente del gruppo dell’entità destinataria del sostegno; e d) all’ABE. L’autorità di vigilanza su base consolidata informa immediatamente gli altri membri del collegio di vigilanza e i membri del collegio di risoluzione. 7.   Se l’autorità competente limita o vieta il sostegno finanziario del gruppo a norma del presente articolo, paragrafo 2, e il piano di risanamento di gruppo ai sensi dell’, paragrafo 5, fa riferimento al sostegno finanziario infragruppo, l’autorità competente dell’entità del gruppo in relazione alla quale il sostegno è respinto o vietato può richiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata di procedere al riesame del piano di risanamento di gruppo a norma dell’ oppure, se il piano di risanamento è redatto su base individuale, richiedere all’ente del gruppo un piano di risanamento modificato.
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Diritto di opposizione delle autorità competenti (Art. 25 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo