Art. 112

Pubblicazione delle sanzioni amministrative

In vigore dal 15 mag 2014
Pubblicazione delle sanzioni amministrative 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno le sanzioni amministrative che siano state da loro irrogate per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva laddove tali sanzioni non siano state oggetto di ricorso o qualora i mezzi di ricorso siano stati esauriti. Tale pubblicazione è effettuata senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata di tale sanzione amministrativa, comprese le informazioni sulla tipologia e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione. Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito web ufficiale le informazioni sullo stato di tale ricorso e sul relativo esito. 2.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano le sanzioni da loro irrogate in forma anonima, in maniera conforme al diritto nazionale in uno dei seguenti casi: a) se la sanzione è irrogata a una persona fisica e, mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità della pubblicazione, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata; b) se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso; c) se la pubblicazione determinerebbe, nella misura in cui possa essere stabilito, un danno sproporzionato agli enti o alle entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o alle persone fisiche coinvolte. In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si può prevedere che le ragioni di una pubblicazione anonima cessino di esistere entro tale periodo. 3.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità di risoluzione o dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati. 4.   Entro il 3 luglio 2016, l’ABE presenta alla Commissione una relazione concernente la pubblicazione delle sanzioni da parte degli Stati membri in forma anonima, a norma del paragrafo 2, e in particolare se vi sono state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Tale relazione affronta altresì eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni in conformità del diritto nazionale degli Stati membri applicabile alla pubblicazione delle sanzioni.
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Pubblicazione delle sanzioni amministrative (Art. 112 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo