Art. 110
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
In vigore dal 15 mag 2014
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando le disposizioni nazionali adottate a recepimento della presente direttiva non sono rispettate, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che, in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 a carico di enti, enti finanziari e imprese madri dell’Unione, possano essere applicate sanzioni amministrative, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.
3. I poteri di irrogare sanzioni amministrative previsti dalla presente direttiva sono attribuiti alle autorità di risoluzione o, se diverse, alle autorità competenti in base alla tipologia di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l’esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni amministrative, le autorità di risoluzione e le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.
4. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti esercitano i loro poteri amministrativi di irrogare sanzioni conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
d)
rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
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