Art. 108

Classificazione dei depositi nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza

In vigore dal 15 mag 2014
Classificazione dei depositi nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza: a) abbiano lo stesso livello di priorità, che è superiore rispetto al livello previsto per i crediti vantati da creditori ordinari, non garantiti e non privilegiati: i) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall’ della direttiva 2014/49/UE; ii) i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili tranne per il fatto che non sono stati effettuati presso filiali al di fuori dell’Unione di enti stabiliti all’interno dell’Unione; b) abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera a): i) i depositi protetti; ii) i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in insolvenza.
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Classificazione dei depositi nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza (Art. 108 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo