Art. 6

Valutazione dei piani di risanamento

In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione dei piani di risanamento 1.   Gli Stati membri fanno obbligo agli enti tenuti a preparare i piani di risanamento ai sensi dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, di sottoporre i piani medesimi alla verifica dell’autorità competente. Gli Stati membri fanno obbligo agli enti di dimostrare all’autorità competente che questi piani soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. 2.   Le autorità competenti, entro sei mesi dalla presentazione di ciascun piano e previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, procedono alla verifica del piano e valutano in che misura soddisfi i requisiti stabiliti all’ e i seguenti criteri: a) la ragionevole probabilità che l’attuazione delle disposizioni proposte nel piano preservi o ripristini la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell’ente o del gruppo, tenuto conto delle misure preparatorie che l’ente ha preso o intende prendere; b) la ragionevole probabilità che l’attuazione del piano e delle opzioni specifiche ivi contenute sia rapida ed efficace in situazioni di stress finanziario evitando quanto più possibile effetti negativi di entità significativa sul sistema finanziario, anche in scenari che indurrebbero altri enti a mettere in atto piani di risanamento nello stesso periodo. 3.   Nella valutazione dell’adeguatezza dei piani di risanamento, l’autorità competente tiene in considerazione l’adeguatezza del capitale e della struttura di finanziamento dell’ente rispetto al livello di complessità della struttura organizzativa e del profilo di rischio dell’ente. 4.   L’autorità competente presenta il piano di risanamento all’autorità di risoluzione. Quest’ultima può esaminarlo al fine di individuare eventuali azioni che possono avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell’ente e formula raccomandazioni al riguardo all’autorità competente. 5.   Se valuta che il piano di risanamento presenta sostanziali carenze o che la sua attuazione è soggetta a sostanziali impedimenti, l’autorità competente comunica all’ente o all’impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendogli formalmente di presentare entro due mesi, estensibili a tre con l’approvazione delle autorità, un piano modificato che indichi in che modo si stia ponendo rimedio a tali carenze o impedimenti. Prima di richiedere formalmente a un ente di ripresentare un piano di risanamento, l’autorità competente dà all’ente l’opportunità di esporre il proprio parere su tale richiesta. Se ritiene che il piano modificato non ponga adeguato rimedio alle carenze e agli impedimenti l’autorità competente può ingiungere all’ente di apportare modifiche specifiche. 6.   Se l’ente non presenta un piano di risanamento modificato o se l’autorità competente stabilisce che il piano di risanamento modificato non pone rimedio in maniera adeguata alle carenze o ai potenziali impedimenti individuati nella prima valutazione e se non è possibile porre adeguato rimedio a carenze e impedimenti con l’ingiunzione di apportare modifiche specifiche, l’autorità competente impone all’ente di individuare in tempi ragionevoli le modifiche che può apportare alla sua attività al fine di porre rimedio alle carenze o agli impedimenti all’attuazione del piano stesso. Se l’ente non individua tali modifiche nei tempi fissati dall’autorità competente o se valuta che le azioni da esso proposte non porrebbero adeguato rimedio alle carenze o impedimenti l’autorità competente può ingiungere all’ente di prendere le misure ritenute necessarie e proporzionate, tenendo conto della gravità delle carenze e degli impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività dell’ente. L’autorità competente può, fatto salvo l’ della direttiva 2013/36/UE, ingiungere all’ente di: a) ridurre il proprio profilo di rischio, compreso il rischio di liquidità; b) attivare tempestive misure di ricapitalizzazione; c) riesaminare la strategia e la struttura dell’ente; d) modificare la strategia di finanziamento al fine di migliorare la resilienza delle linee di business principali e delle funzioni essenziali; e) modificare la propria struttura di governance. L’elenco di misure di cui al presente paragrafo non osta a che gli Stati membri autorizzino le autorità competenti a prendere misure supplementari previste dal diritto nazionale. 7.   Allorché l’autorità competente richiede all’ente di prendere misure in forza del paragrafo 6, la decisione sulle misure è motivata e conforme al principio di proporzionalità. La decisione è notificata per iscritto all’ente e può essere impugnata. 8.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui specifica i criteri minimi che l’autorità competente deve considerare ai fini della valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Valutazione dei piani di risanamento (Art. 6 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo