Art. 106

Prestiti fra meccanismi di finanziamento

In vigore dal 15 mag 2014
Prestiti fra meccanismi di finanziamento 1.   Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di loro competenza possa richiedere prestiti presso tutti gli altri meccanismi di finanziamento dell’Unione, quando: a) le somme raccolte a norma dell’ non sono sufficienti a coprire, mediante i meccanismi di finanziamento, le perdite, costi o altre spese sostenuti; b) i contributi straordinari ex post previsti dall’ non sono accessibili immediatamente; e c) i meccanismi di finanziamento alternativi previsti dall’ non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli. 2.   Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di loro competenza abbia il potere di erogare prestiti agli omologhi dell’Unione nelle circostanze previste dal paragrafo 1. 3.   A seguito di una richiesta a norma del paragrafo 1, ciascuno degli altri meccanismi di finanziamento nell’Unione decide se erogare prestiti al meccanismo di finanziamento che ha presentato la richiesta. Gli Stati membri possono chiedere che tale decisione sia adottata previa consultazione o con il consenso del ministero competente o del governo. La decisione è adottata con la dovuta sollecitudine. 4.   Il tasso d’interesse, il periodo di rimborso e altri termini e condizioni dei prestiti sono concordati tra il meccanismo di finanziamento mutuatario e gli altri meccanismi di finanziamento che hanno deciso di partecipare. Il tasso d’interesse, il periodo di rimborso e altri termini e condizioni sono i medesimi per il prestito di ogni meccanismo di finanziamento partecipante, salvo altrimenti convenuto tra tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti. 5.   L’importo prestato da ciascun meccanismo di finanziamento della risoluzione partecipante è proporzionale all’ammontare dei depositi protetti nello Stato membro di tale meccanismo in relazione all’aggregato dei depositi protetti negli Stati membri dei meccanismi di finanziamento della risoluzione partecipanti. Tali percentuali di contributo possono variare previo accordo di tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti. 6.   Un prestito in essere erogato a un meccanismo di finanziamento della risoluzione di un altro Stato membro a norma del presente articolo è considerato un’attività del meccanismo di finanziamento della risoluzione che ha erogato il prestito e può essere computato ai fini del livello-obiettivo di tale meccanismo di finanziamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-106

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prestiti fra meccanismi di finanziamento (Art. 106 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo