Art. 114

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio, quale risulta dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile; d) l’ammontare degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati; e) le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possono essere determinate; f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente e con l’autorità di risoluzione; g) le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
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Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione (Art. 114 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo