Art. 114
Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione
In vigore dal 15 mag 2014
Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione
Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
c)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio, quale risulta dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;
d)
l’ammontare degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;
e)
le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
f)
il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente e con l’autorità di risoluzione;
g)
le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile;
h)
potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
Storico versioni
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