Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 15 mag 2014
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione delle entità seguenti:
a)
enti stabiliti nell’Unione;
b)
enti finanziari stabiliti nell’Unione come filiazioni di un ente creditizio o di un’impresa di investimento o di una società di cui alle lettere c) o d), soggetti alla vigilanza dell’impresa madre su base consolidata in conformità degli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista stabilite nell’Unione;
d)
società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione;
e)
succursali di enti stabiliti o ubicati al di fuori dell’Unione secondo le specifiche condizioni previste nella presente direttiva.
In sede di definizione e di applicazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente direttiva e in sede di ricorso ai vari strumenti a loro disposizione relativamente a un’entità di cui al primo comma, e a determinate condizioni, le autorità di risoluzione e le autorità competenti tengono conto del tipo di attività, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni, dello status giuridico e delle interconnessioni di tale entità con altri enti o con il sistema finanziario in generale nonché dell’ambito e complessità della sua attività, della sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) conforme ai requisiti di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo di cui all’, paragrafo 6, di tale regolamento e del fatto se l’ente eserciti servizi o attività di investimento quali definiti all’, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa, a condizione che siano di applicabilità generale e non siano in contrasto con la presente direttiva e i relativi atti delegati e di esecuzione.
Storico versioni
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