Art. 11
Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell’ente
In vigore dal 15 mag 2014
Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell’ente
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre all’ente:
a)
di assicurare la necessaria cooperazione ai fini della preparazione dei piani di risoluzione;
b)
di fornir loro, direttamente o per il tramite dell’autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione.
In particolare, tali autorità hanno il potere di esigere, fra le altre, le informazioni e analisi specificate nella sezione B dell’allegato.
2. Le autorità competenti negli Stati membri pertinenti collaborano con le autorità di risoluzione al fine di verificare se le informazioni di cui al paragrafo 1 siano già disponibili in tutto o in parte. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità competenti le comunicano alle autorità di risoluzione.
3. L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure e una serie minima di moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai sensi del presente articolo.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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