Art. 11

Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell’ente

In vigore dal 15 mag 2014
Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell’ente 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre all’ente: a) di assicurare la necessaria cooperazione ai fini della preparazione dei piani di risoluzione; b) di fornir loro, direttamente o per il tramite dell’autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione. In particolare, tali autorità hanno il potere di esigere, fra le altre, le informazioni e analisi specificate nella sezione B dell’allegato. 2.   Le autorità competenti negli Stati membri pertinenti collaborano con le autorità di risoluzione al fine di verificare se le informazioni di cui al paragrafo 1 siano già disponibili in tutto o in parte. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità competenti le comunicano alle autorità di risoluzione. 3.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure e una serie minima di moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai sensi del presente articolo. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma, in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell’ente (Art. 11 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo