Art. 10

Piani di risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Piani di risoluzione 1.   L’autorità di risoluzione prepara, previa consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, un piano di risoluzione per ciascun ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli della direttiva 2013/36/UE. Detto piano prevede le azioni di risoluzione che l’autorità di risoluzione può attuare qualora l’ente soddisfi le condizioni per la risoluzione. All’ente interessato sono comunicate le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a). 2.   Nell’elaborazione del piano di risanamento, l’autorità di risoluzione identifica eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione e, se opportuno e conforme al principio di proporzionalità, contempla modalità d’intervento atte ad affrontarli, secondo le disposizioni del capo II del presente titolo. 3.   Il piano di risoluzione tiene conto degli scenari pertinenti, tra cui l’ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti: a) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’; b) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o c) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie (collateralisation), durata e tasso di interesse non standard. 4.   Il piano di risoluzione comprende un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l’ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie. 5.   Le autorità di risoluzione possono richiedere agli enti di prestare loro assistenza nella preparazione e nell’aggiornamento dei piani. 6.   Il piano di risoluzione è rivisto, e se del caso aggiornato, almeno una volta all’anno e a seguito di cambiamenti sostanziali nella struttura giuridica o organizzativa dell’ente, nella sua attività o nella sua situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sull’efficacia del piano o rendere altrimenti necessaria una revisione del piano di risoluzione. Ai fini della revisione o dell’aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al precedente comma, gli enti e le autorità competenti comunicano immediatamente all’autorità di risoluzione qualsiasi cambiamento che necessiti tale revisione o aggiornamento. 7.   Fatto salvo l’, il piano di risoluzione prevede una serie di opzioni per l’applicazione all’ente degli strumenti e poteri di risoluzione di cui al titolo IV. Esso comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata: a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano; b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell’ente dall’ ultima predisposizione delle informazioni sulla risoluzione; c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell’ente; d) stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano; e) descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2, e dell’; f) una descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell’, per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati a seguito della valutazione effettuata a norma dell’; g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, linee di business principali e attività dell’ente; h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell’ siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione in qualsiasi momento; i) una spiegazione da parte delle autorità di risoluzione per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti; i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’; ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard. j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili; k) una descrizione delle interdipendenze critiche; l) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l’accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti; m) un’analisi dell’impatto del piano sui dipendenti dell’ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali; n) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico; o) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell’, paragrafo 1, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d’applicazione; p) ove applicabile, il requisito minimo di fondi propri e di strumenti di bail-in contrattuale ai sensi dell’, paragrafo 1, e una scadenza per il raggiungimento di tale livello; q) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente; r) ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall’ente in merito al piano di risoluzione. 8.   Gli Stati membri devono assicurare che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre a un ente e a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui è parte. L’autorità di risoluzione può specificare un termine entro il quale l’ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), deve essere in grado di produrre tale documentazione. Lo stesso termine si applica a tutti gli enti e a tutte le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della medesima giurisdizione. L’autorità di risoluzione può decidere di fissare termini diversi per tipi diversi di contratti finanziari di cui all’, punto 100. Il presente paragrafo non incide sui poteri di raccolta di informazioni dell’autorità competente. 9.   L’ABE elabora, previa consultazione con il CERS, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Piani di risoluzione (Art. 10 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo