Art. 13

Requisiti e procedura per i piani di risoluzione di gruppo

In vigore dal 15 mag 2014
Requisiti e procedura per i piani di risoluzione di gruppo 1.   Le imprese madri nell’Unione trasmettono le informazioni eventualmente richieste in conformità dell’ all’autorità di risoluzione a livello di gruppo. Le informazioni riguardano l’impresa madre nell’Unione e, nella misura necessaria, ciascuna entità del gruppo, comprese le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d). Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni fornite a norma del presente paragrafo: a) all’ABE; b) alle autorità di risoluzione delle filiazioni; c) alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione; d) alle pertinenti autorità competenti di cui agli della direttiva 2013/36/UE; e e) alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite le entità di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d). Le informazioni fornite dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo alle autorità di risoluzione e alle autorità competenti per gli enti filiazione, alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative nonché alle pertinenti autorità competenti di cui agli della direttiva 2013/36/UE comprendono almeno tutte le informazioni pertinenti all’ente filiazione o alla succursale significativa. Le informazioni fornite all’ABE comprendono tutte le informazioni pertinenti per il ruolo dell’ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Nel caso di informazioni relative a enti filiazioni di paesi terzi l’autorità di risoluzione a livello di gruppo non è obbligata a trasmettere tali informazioni senza il consenso della pertinente autorità di vigilanza o autorità di risoluzione del paese terzo. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo preparino e tengano aggiornati i piani di risoluzione di gruppo collaborando con le autorità di risoluzione cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, nei collegi di risoluzione e previa consultazione delle pertinenti autorità competenti, incluse le autorità competenti delle giurisdizioni territoriali degli Stati membri in cui sono ubicate succursali significative. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo hanno facoltà, se lo desiderano, e fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all’ della presente direttiva, di coinvolgere nella preparazione e nel mantenimento dei piani di risoluzione di gruppo le autorità di risoluzione dei paesi terzi nella cui giurisdizione il gruppo ha stabilito filiazioni o società di partecipazione finanziaria oppure succursali significative di cui all’ della direttiva 2013/36/UE. 3.   Gli Stati membri assicurano che i piani di risoluzione di gruppo siano rivisti e, ove opportuno, aggiornati almeno una volta all’anno e dopo qualsiasi cambiamento nella struttura giuridica o organizzativa, nell’attività o nella situazione finanziaria del gruppo (compresa ogni entità del gruppo) che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne necessaria la modifica. 4.   L’adozione del piano di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni. Tali autorità di risoluzione assumono una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data in cui l’autorità di risoluzione a livello di gruppo ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma. L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una propria decisione in merito al piano di risoluzione del gruppo. La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all’impresa madre nell’Unione dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo. 6.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, ciascuna autorità di risoluzione competente per una filiazione adotta una propria decisione e prepara e tiene aggiornato un piano di risoluzione per le entità nella propria giurisdizione territoriale. Ogni singola decisione è pienamente motivata, espone i motivi del dissenso sul piano proposto per la risoluzione di gruppo e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti e autorità di risoluzione. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, qualora al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità di risoluzione abbia rinviato il caso all’ABE in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di risoluzione interessata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di risoluzione della filiazione. 7.   Le altre autorità di risoluzione che non dissentono ai sensi del paragrafo 6 possono giungere ad una decisione congiunta su un piano di risanamento di gruppo riguardante le entità del gruppo nelle rispettive giurisdizioni territoriali. 8.   Le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 4 e 7 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione in assenza di una decisione congiunta di cui ai paragrafi 5 e 6 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle altre autorità di risoluzione interessate. 9.   Conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, su richiesta di un’autorità di risoluzione, l’ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, a meno che le autorità di risoluzione interessate valutino che la materia oggetto di dissenso possa incidere in qualunque modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. 10.   Qualora siano adottate decisioni congiunte a norma dei paragrafi 4 e 7 e l’autorità di risoluzione valuti ai sensi del paragrafo 9 che l’oggetto del disaccordo concernente i piani di risoluzione di gruppo viola le competenze di bilancio del relativo Stato membro, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo avvia un riesame del piano di risoluzione del gruppo compreso il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
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