Art. 98

Scambio di informazioni riservate

In vigore dal 15 mag 2014
Scambio di informazioni riservate 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, le autorità competenti e i ministeri competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani di risanamento, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti: a) tali autorità dei paesi terzi sono soggette a requisiti e norme in materia di segreto professionale considerate, secondo il parere di tutte le autorità interessate, almeno equivalenti a quelle stabilite dall’. Nella misura in cui lo scambio di informazioni riguardi dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati ad autorità di paesi terzi sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale. b) le informazioni sono necessarie affinché le autorità pertinenti dei paesi terzi possano svolgere le funzioni di risoluzione, previste dalla diritto nazionale, analoghe a quelle previste dalla presente direttiva e, fatto salvo il presente paragrafo, lettera a), non sono utilizzate per altri scopi. 2.   Qualora le informazioni riservate provengano da un altro Stato membro, le autorità di risoluzione, le autorità competenti e i ministeri competenti le rendono note alle autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l’autorità pertinente dello Stato membro da cui provengono le informazioni («autorità d’origine») ne autorizza la divulgazione; b) le informazioni sono divulgate unicamente ai fini autorizzati dall’autorità d’origine. 3.   Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell’Unione.
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Scambio di informazioni riservate (Art. 98 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo