Art. 97

Cooperazione con le autorità dei paesi terzi

In vigore dal 15 mag 2014
Cooperazione con le autorità dei paesi terzi 1.   Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con un paese terzo a meno che e fin quando non entrerà in vigore un accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1, con il paese terzo in questione. Il presente articolo si applica anche a seguito dell’entrata in vigore di un accordo internazionale previsto all’, paragrafo 1, con il paese terzo in questione nella misura in cui la materia del presente articolo non sia disciplinata da detto accordo. 2.   L’ABE può concludere intese quadro di cooperazione non vincolanti con le seguenti autorità pertinenti dei paesi terzi: a) se una filiazione nell’Unione è stabilita in due o più Stati membri, le autorità pertinenti del paese terzo in cui è stabilita l’impresa madre o la società di cui all’, paragrafo 1, lettere c) o d); b) se un ente di un paese terzo gestisce una o più succursali nell’Unione in due o più Stati membri, l’autorità pertinente del paese terzo in cui l’ente è situato; c) se un’impresa madre o una società di cui all’, paragrafo 1, lettere c) o d), stabilita in uno Stato membro con un ente filiazione o una succursale significativa in un altro Stato membro ha anche uno o più enti filiazioni in paesi terzi, le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui gli enti filiazioni sono stabiliti; d) se un ente con un ente filiazione o una succursale significativa in un altro Stato membro ha stabilito una o più succursali in uno o più paesi terzi, le autorità pertinenti dei paesi terzi in cui le succursali sono situate. Le disposizioni di cui al presente paragrafo non prendono in considerazione enti specifici. Esse non impongono obblighi giuridici agli Stati membri. 3.   Le intese quadro di cooperazione di cui al paragrafo 2 stabiliscono tra le autorità che ne sono parte procedure e modalità di condivisione delle informazioni necessarie e di cooperazione per l’esecuzione di alcuni o tutti i compiti seguenti ovvero per l’esercizio di alcuni o tutti i poteri seguenti in relazione agli enti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), ovvero ai gruppi che li comprendono: a) elaborazione dei piani di risoluzione in conformità degli articoli da 10 a 13 e requisiti analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi; b) valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi di tali enti e gruppi, in conformità degli , e requisiti analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi; c) esercizio del potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, a norma degli , e poteri analoghi previsti dalla diritto dei pertinenti paesi terzi; d) applicazione delle misure di intervento precoce ai sensi dell’ e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi; e) applicazione degli strumenti di risoluzione e esercizio dei poteri di risoluzione, e poteri analoghi a disposizione delle pertinenti autorità dei paesi terzi. 4.   Le autorità competenti o, secondo i casi, le autorità di risoluzione concludono intese di cooperazione non vincolanti, conformi all’intesa quadro conclusa dall’ABE, con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri o alle rispettive autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.   Le intese di cooperazione concluse a norma del presente articolo tra le autorità di risoluzione degli Stati membri e le loro omologhe dei paesi terzi possono comprendere disposizioni sulle questioni seguenti: a) scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l’aggiornamento dei piani di risoluzione; b) consultazione e cooperazione nell’elaborazione dei piani di risoluzione, compresi i principi per l’esercizio dei poteri previsti dagli , e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi; c) scambio delle informazioni necessarie per l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi; d) allerta precoce e consultazione delle parti dell’intesa di cooperazione prima di avviare, ai sensi della presente direttiva o del diritto del pertinente paese terzo, un’azione significativa che si ripercuote sull’ente o sul gruppo al quale l’intesa si riferisce; e) coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione; f) procedure e intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere da a) a e), compresi, se del caso, l’istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi. 6.   Gli Stati membri notificano all’ABE le intese di cooperazione concluse dalle autorità di risoluzione e dalle autorità competenti in conformità del presente articolo.
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Cooperazione con le autorità dei paesi terzi (Art. 97 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo