Art. 100
Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione
In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione
1. Gli Stati membri istituiscono uno o più meccanismi di finanziamento per permettere all’autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione.
Gli Stati membri provvedono a che l’uso dei meccanismi di finanziamento possa essere avviato da un’autorità pubblica designata o autorità investita di poteri amministrativi pubblici.
I meccanismi di finanziamento sono utilizzati esclusivamente in conformità degli obiettivi della risoluzione e ai principi stabiliti negli .
2. Gli Stati membri possono ricorrere alla stessa struttura amministrativa dei relativi meccanismi di finanziamento ai fini del loro sistema di garanzia dei depositi.
3. Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di finanziamento siano dotati di mezzi finanziari adeguati.
4. Ai fini del paragrafo 3, i meccanismi di finanziamento dispongono in particolare il potere di:
a)
raccogliere i contributi ex ante di cui all’ ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo specificato all’;
b)
raccogliere i contributi straordinari ex post di cui all’ qualora i contributi di cui alla lettera a) siano insufficienti; e
c)
contrarre i prestiti e le altre forme di sostegno di cui all’.
5. Salvo laddove consentito dal paragrafo 6, ciascuno Stato membro istituisce il proprio meccanismo nazionale di finanziamento avvalendosi di un fondo, il cui uso può essere avviato dalla rispettiva autorità di risoluzione ai fini di cui all’, paragrafo 1.
6. In deroga al presente articolo, paragrafo 5, uno Stato membro può, al fine di soddisfare gli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 1, istituire i propri meccanismi nazionali di finanziamento avvalendosi di contributi obbligatori di enti autorizzati nel suo territorio, contributi che si basano sui criteri di cui all’, paragrafo 7, e non sono detenuti tramite un fondo controllato dall’autorità di risoluzione purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’importo costituito grazie ai contributi sia almeno pari all’importo che deve essere raccolto ai sensi dell’;
b)
l’autorità di risoluzione dello Stato membro in questione abbia diritto a un importo pari all’ammontare di detti contributi, importo che lo Stato membro mette immediatamente a disposizione dell’autorità medesima su sua richiesta, per i soli fini di cui all’;
c)
lo Stato membro notifichi alla Commissione la propria decisione di avvalersi della facoltà di strutturare i propri meccanismi di finanziamento conformemente al presente paragrafo;
d)
lo Stato membro notifichi alla Commissione l’importo di cui alla lettera b) almeno una volta all’anno; e
e)
salvo espresse disposizioni stabilite nel presente paragrafo, i meccanismi di finanziamento siano conformi agli articoli da 99 a 102, all’, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 6, e agli articoli da 104 a 109.
Ai fini del presente paragrafo, i mezzi finanziari disponibili da considerare per raggiungere il livello-obiettivo specificato all’ possono includere contributi obbligatori derivanti da qualsiasi sistema di contributo obbligatorio istituito dagli Stati membri in qualsiasi momento tra il 17 giugno 2010 e il 2 luglio 2014 da enti nel loro territorio a fini di copertura dei costi connessi al rischio sistemico, al dissesto e alla risoluzione delle crisi degli enti, purché gli Stati membri rispettino le disposizioni del presente titolo. I contributi ai sistemi di garanzia dei depositi non entrano nel calcolo del livello-obiettivo per i meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all’.
Storico versioni
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