Art. 51
Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in
In vigore dal 15 mag 2014
Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in
1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in per ricapitalizzare un ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), siano adottate disposizioni che assicurino la stesura di un piano di riorganizzazione aziendale dell’ente o dell’entità in questione e la relativa attuazione conformemente all’.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, possono comprendere la nomina da parte dell’autorità di risoluzione di una persona o di persone nominate conformemente all’, paragrafo 1, in vista della stesura e attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all’.
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