Art. 51

Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in

In vigore dal 15 mag 2014
Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in 1.   Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in per ricapitalizzare un ente o entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), siano adottate disposizioni che assicurino la stesura di un piano di riorganizzazione aziendale dell’ente o dell’entità in questione e la relativa attuazione conformemente all’. 2.   Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, possono comprendere la nomina da parte dell’autorità di risoluzione di una persona o di persone nominate conformemente all’, paragrafo 1, in vista della stesura e attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all’.
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Misure di risanamento e di riorganizzazione a corredo del bail-in (Art. 51 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo