Art. 72
Esercizio dei poteri di risoluzione
In vigore dal 15 mag 2014
Esercizio dei poteri di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che, al fine di avviare un’azione di risoluzione, le autorità di risoluzione siano in grado di esercitare un controllo sull’ente soggetto a risoluzione, in modo da:
a)
fare funzionare e dirigere le attività e i servizi dell’ente soggetto a risoluzione esercitando tutti i poteri dei suoi azionisti e dell’organo di amministrazione; e
b)
gestirne e smaltirne le attività e i beni.
Il controllo di cui al primo comma può essere esercitato direttamente dall’autorità di risoluzione o indirettamente da una o più persone da questa nominata/e. Gli Stati membri assicurano che i diritti di voto conferiti dalle azioni o da altri titoli di proprietà dell’ente soggetto a risoluzione non possano essere esercitati durante il periodo di risoluzione.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione siano in grado di avviare un’azione di risoluzione mediante un provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali, senza esercitare il controllo sull’ente soggetto a risoluzione.
3. Le autorità di risoluzione decidono in ciascun caso particolare dell’opportunità di attuare l’azione di risoluzione servendosi dei mezzi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi della risoluzione e dei principi generali che la disciplinano, delle circostanze specifiche dell’ente soggetto a risoluzione in questione e della necessità di agevolare un’efficace risoluzione dei gruppi transfrontalieri.
4. Le autorità di risoluzione non sono considerate amministratori ombra o amministratori di fatto ai sensi del diritto nazionale.
Storico versioni
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