Art. 49

Derivati

In vigore dal 15 mag 2014
Derivati 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione rispettino il presente articolo quando esercitano i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a passività risultanti da derivati. 2.   Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di svalutazione e di conversione in relazione a una passività risultante da un derivato solo al momento della liquidazione dei derivati o successivamente ad essa. All’avvio della procedura di risoluzione, le autorità di risoluzione hanno il potere di risolvere e liquidare per close-out qualsiasi contratto derivato a tal fine. Se una passività risultante da un derivato è stata esclusa dall’applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell’, paragrafo 3, le autorità di risoluzione non sono obbligate a risolvere o liquidare per close-out il contratto derivato. 3.   Ove le transazioni su derivati siano soggette a un accordo di netting, l’autorità di risoluzione o un perito indipendente determinano, nell’ambito della valutazione di cui all’, la passività risultante da tali transazioni su base netta conformemente ai termini dell’accordo. 4.   Le autorità di risoluzione determinano il valore delle passività risultanti da derivati secondo: a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting; b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; e c) metodologie adeguate per confrontare la distruzione di valore che deriverebbe dalla liquidazione per close-out e dal bail-in di derivati con l’importo delle perdite che sarebbero sostenute da derivati in un bail-in. 5.   L’ABE, previa consultazione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie e i principi di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati. In relazione alle transazioni su derivati soggette a un accordo di netting, l’ABE tiene conto della metodologia per il close-out indicata nell’accordo di netting. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 gennaio 2016. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Derivati (Art. 49 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo