Art. 14

Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti

In vigore dal 15 mag 2014
Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti 1.   L’autorità competente trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate. 2.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.
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Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti (Art. 14 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo