Art. 14 · Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti

Art. 14

Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti

In vigore dal 15 mag 2014
Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti 1.   L’autorità competente trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate. 2.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.
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