Art. 14
Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti
In vigore dal 15 mag 2014
Trasmissione dei piani di risoluzione alle autorità competenti
1. L’autorità competente trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.
2. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità competenti interessate.
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