Art. 16

Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi

In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti di tali filiazioni, e le autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valutino in che misura è possibile la risoluzione di gruppi senza presupporre: a) un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all’impiego dei meccanismi di finanziamento istituiti ai sensi dell’; b) un’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale; c) un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard. La risoluzione di un gruppo s’intende possibile quando alle autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure applicando gli strumenti di risoluzione alle entità del gruppo ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione evitando quanto più possibile qualsiasi effetto negativo significativo, anche in situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono stabilite, o di altri Stati membri o dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo. Le autorità di risoluzione di gruppo notificano con tempestività all’ABE quando la risoluzione di un gruppo non viene ritenuta possibile. La valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo è presa in considerazione dai collegi di risoluzione di cui all’. 2.   Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo, le autorità di risoluzione esaminano, come minimo, gli aspetti specificati nella sezione C dell’allegato. 3.   La valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo ai sensi del presente articolo è effettuata contestualmente e ai fini della preparazione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo in conformità dell’. La valutazione è effettuata nell’ambito del processo decisionale stabilito all’.
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Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi (Art. 16 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo