Art. 17

Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione 1.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità di risoluzione che, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione per un ente effettuata conformemente agli , previa consultazione con l’autorità competente, accerta l’esistenza di rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione di tale ente, ne dia notifica per iscritto all’ente interessato, all’autorità competente e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. 2.   L’obbligo per le autorità di risoluzione di predisporre piani di risoluzione e per le pertinenti autorità di risoluzione di giungere ad una decisione congiunta sui piani di risoluzione di gruppo, di cui rispettivamente all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 4, è sospeso dopo la notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, fin quando le misure per la rimozione effettiva dei rilevanti impedimenti alla risoluzione siano stati accettati dall’autorità di risoluzione a norma del presente articolo, paragrafo 3, o decisi a norma del presente articolo, paragrafo 4. 3.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1, l’ente propone all’autorità di risoluzione possibili misure volte ad affrontare o rimuovere i rilevanti impedimenti individuati nella notifica. L’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente, valuta se tali misure sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere i rilevanti impedimenti in questione. 4.   Se valuta che le misure proposte dall’ente in conformità del paragrafo 3 non riducono con efficacia né rimuovono gli impedimenti in questione, l’autorità di risoluzione richiede all’ente, direttamente o indirettamente per il tramite dell’autorità competente, di adottare misure alternative idonee al conseguimento di tale obiettivo e le notifica per iscritto all’ente, il quale propone entro un mese un piano di conformità. Nell’identificare misure alternative, l’autorità di risoluzione rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall’ente non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. L’autorità di risoluzione tiene conto della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività dell’ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all’economia. 5.   Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di adottare qualsiasi intervento fra quelli sottoelencati: a) imporre all’ente di riesaminare eventuali accordi di finanziamento infragruppo o valutarne l’assenza o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni economiche essenziali; b) imporre all’ente di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate; c) imporre obblighi aggiuntivi di informativa specifici o periodici, pertinenti ai fini della risoluzione; d) imporre all’ente di spossessare attività specifiche; e) imporre all’ente di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte; f) limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti; g) imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell’ente, o entità del gruppo, (direttamente o indirettamente sotto il suo controllo) in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione; h) imporre a un ente o a un’impresa madre di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione; i) imporre a un ente o a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all’; j) imporre a un ente o a un’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere altre iniziative per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell’, anche cercando di rinegoziare le passività ammissibili, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione dell’autorità di risoluzione di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità del diritto applicabile che disciplina tali passività o strumenti; e k) se un ente è filiazione di una società di partecipazione mista, richiedere che tale società costituisca una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l’ente, ove necessario per agevolare la risoluzione dell’ente ed evitare l’applicazione degli strumenti e l’esercizio dei poteri di risoluzione di cui al titolo IV, con conseguenze negative sulla parte non finanziaria del gruppo. 6.   Una decisione ai sensi del paragrafo 1 o 4 soddisfa i seguenti requisiti: a) è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o determinazione in questione; b) indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell’applicazione proporzionale stabiliti al paragrafo 4; e c) può essere impugnata. 7.   Prima di individuare le misure di cui al paragrafo 4, l’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente e, se del caso, dell’autorità macroprudenziale nazionale designata, prende in debita considerazione i potenziali effetti di tali misure sull’ente specifico, sul mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell’intera Unione. 8.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare le misure previste al paragrafo 5 e, per ciascuna di esse, le circostanze in cui è possibile l’applicazione.
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Poteri di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione (Art. 17 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo