Art. 9

Indicatori del piano di risanamento

In vigore dal 15 mag 2014
Indicatori del piano di risanamento 1.   Ai fini degli articoli da 5 a 8, le autorità competenti richiedono che ciascun piano di risanamento comprenda il complesso degli indicatori stabiliti dall’ente e identifichi le circostanze in cui possano essere adottate le azioni ritenute opportune che sono indicate nel piano. Tali indicatori sono concordati dalle autorità competenti in sede di valutazione dei piani di risanamento in conformità degli . Gli indicatori possono essere di natura qualitativa o quantitativa in ordine alla situazione finanziaria dell’ente e devono poter essere facilmente monitorati. Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano in atto i dispositivi opportuni per il regolare monitoraggio degli indicatori. In deroga al primo comma un ente può: a) agire nell’ambito del suo piano di risanamento quando l’indicatore pertinente non sia stato soddisfatto, ma l’organo di amministrazione dell’ente lo ritenga opportuno date le circostanze, oppure b) astenersi dall’agire quando l’organo di amministrazione dell’ente non lo consideri opportuno date le circostanze. La decisione di agire nel senso indicato nel piano di risanamento o la decisione di astenersi da tale azione deve essere notificata senza indugio all’autorità competente. 2.   Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano l’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 1.
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