Art. 8

Valutazione dei piani di risanamento di gruppo

In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione dei piani di risanamento di gruppo 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata, insieme alle autorità competenti delle filiazioni e previa consultazione delle autorità competenti di cui all’ della direttiva 2013/36/UE e delle autorità competenti delle succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, verifica il piano di risanamento di gruppo e ne valuta la rispondenza ai requisiti e criteri stabiliti agli . La valutazione, effettuata secondo la procedura prevista dall’ e in conformità del presente articolo, tiene conto dell’impatto potenziale delle misure di risanamento sulla stabilità finanziaria di tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta: a) sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo; b) sull’opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti appartenenti al gruppo; e c) sull’applicazione delle misure di cui all’, paragrafi 5 e 6. Le parti fanno il possibile per giungere ad una decisione congiunta entro quattro mesi dalla data di trasmissione da parte dell’autorità di vigilanza su base consolidata del piano di risanamento di gruppo a norma dell’, paragrafo 3. L’ABE può, su richiesta dell’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi dalla data di trasmissione sulla verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo o sulle misure che si richiede all’impresa madre nell’Unione di prendere ai sensi dell’, paragrafi 5 e 6, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione riguardo a tali questioni. L’autorità di vigilanza su base consolidata adotta la propria decisione dopo aver tenuto conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità competenti nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione all’impresa madre nell’Unione e alle altre autorità competenti. Qualora, al termine di tale periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 7 all’ABE in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità di vigilanza su base consolidata. 4.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità competenti entro quattro mesi dalla data di trasmissione in ordine: a) all’opportunità di preparare un piano di risanamento su base individuale per gli enti di loro competenza; o b) all’applicazione, a livello di filiazione, delle misure di cui all’, paragrafi 5 e 6; ciascuna autorità competente adotta una propria decisione sulla materia. Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 7 all’ABE in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’autorità competente della filiazione rinvia la propria decisione in attesa della decisione dell’ABE a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’ABE. Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi dello stesso regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’ABE entro un mese, si applica la decisione dell’autorità competente della filiazione a livello individuale. 5.   Le altre autorità competenti che non dissentono ai sensi del paragrafo 4 possono giungere ad una decisione congiunta su un piano di risanamento di gruppo riguardante le entità del gruppo nelle rispettive giurisdizioni territoriali. 6.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 2 o 5 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui ai paragrafi 3 e 4 sono riconosciute come conclusive e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati. 7.   Su richiesta di un’autorità competente in conformità del paragrafo 3 o 4, l’ABE può unicamente prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 in relazione alla valutazione dei piani di risanamento e all’attuazione delle misure di cui all’, paragrafo 6, lettere a), b) e d).
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Valutazione dei piani di risanamento di gruppo (Art. 8 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo