Art. 81

Obblighi di notifica

In vigore dal 15 mag 2014
Obblighi di notifica 1.   Gli Stati membri esigono che l’organo di amministrazione dell’ente o di qualsiasi entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), informi l’autorità competente quando reputa che l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), sia in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’, paragrafo 4. 2.   Le autorità competenti comunicano alle pertinenti autorità di risoluzione le eventuali notifiche ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, così come le eventuali misure di prevenzione delle crisi o le azioni di cui all’ della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare all’ente o all’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva. 3.   Laddove stabilisca che l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente o l’autorità di risoluzione comunica senza indugio quanto stabilito alle autorità seguenti, qualora distinte: a) l’autorità di risoluzione competente per l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d); b) l’autorità competente per l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d); c) l’autorità competente di una succursale dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d); d) l’autorità di risoluzione di una succursale dell’ente o dell’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d); e) la banca centrale; f) il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente creditizio è affiliato/a ove necessario per abilitare le funzioni del sistema di garanzia dei depositi da assolvere; g) l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione ove necessario per abilitare le funzioni dei meccanismi di finanziamento della risoluzione da assolvere; h) ove applicabile, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo; i) il ministero competente; j) l’autorità di vigilanza su base consolidata, se l’ente o l’entità di cui all’, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è soggetto/a a vigilanza su base consolidata a norma del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE; k) il CERS e l’autorità macroprudenziale nazionale designata. 4.   Nel caso in cui la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere f) e g), non garantisca il livello di riservatezza opportuno, l’autorità competente, oppure l’autorità di risoluzione, stabilisce procedure di comunicazione alternative per conseguire gli stessi obiettivi, assicurando al contempo il livello di riservatezza opportuno.
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Obblighi di notifica (Art. 81 Direttiva (UE) 2014/59) — Testo vigente | Portale Normativo