Art. 83
Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione
In vigore dal 15 mag 2014
Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non appena ragionevolmente possibile dopo l’avvio di un’azione di risoluzione.
2. L’autorità di risoluzione informa l’ente soggetto a risoluzione e le seguenti autorità, qualora distinte:
a)
l’autorità competente per l’ente soggetto a risoluzione;
b)
l’autorità competente di una succursale dell’ente soggetto a risoluzione;
c)
la banca centrale;
d)
il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente creditizio soggetto a risoluzione è affiliato;
e)
l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione;
f)
ove applicabile, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo;
g)
il ministero competente;
h)
l’autorità di vigilanza su base consolidata, se l’ente soggetto a risoluzione è sottoposto a vigilanza su base consolidata a norma del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE;
i)
l’autorità macroprudenziale nazionale designata e il CERS;
j)
la Commissione, la Banca centrale europea, l’ESMA, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) (‘EIOPÀ’), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 e l’ABE;
k)
se l’ente soggetto a risoluzione è un ente ai sensi dell’, lettera b), della direttiva 98/26/CE, gli operatori dei sistemi a cui partecipa.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 include una copia di qualsiasi provvedimento o strumento attraverso il quale i poteri pertinenti sono esercitati, con l’indicazione della data a decorrere dalla quale l’azione o le azioni di risoluzione acquistano efficacia.
4. L’autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l’azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui clienti al dettaglio e, se del caso, i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli , attraverso:
a)
il proprio sito Internet ufficiale;
b)
il sito Internet dell’autorità competente, se diversa dall’autorità di risoluzione, e il sito Internet dell’ABE;
c)
il sito Internet dell’ente soggetto a risoluzione;
d)
se le azioni, altri titoli di proprietà o titoli di debito dell’ente soggetto a risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative all’ente soggetto a risoluzione, a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35).
5. Se le azioni, i titoli di proprietà o di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 4 siano trasmessi agli azionisti e creditori dell’ente soggetto a risoluzione, noti tramite i registri o le banche dati dell’ente stesso che sono a disposizione dell’autorità di risoluzione.
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