Art. 83 · Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione

Art. 83

Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione

In vigore dal 15 mag 2014
Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non appena ragionevolmente possibile dopo l’avvio di un’azione di risoluzione. 2.   L’autorità di risoluzione informa l’ente soggetto a risoluzione e le seguenti autorità, qualora distinte: a) l’autorità competente per l’ente soggetto a risoluzione; b) l’autorità competente di una succursale dell’ente soggetto a risoluzione; c) la banca centrale; d) il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente creditizio soggetto a risoluzione è affiliato; e) l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione; f) ove applicabile, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo; g) il ministero competente; h) l’autorità di vigilanza su base consolidata, se l’ente soggetto a risoluzione è sottoposto a vigilanza su base consolidata a norma del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE; i) l’autorità macroprudenziale nazionale designata e il CERS; j) la Commissione, la Banca centrale europea, l’ESMA, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) (‘EIOPÀ’), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 e l’ABE; k) se l’ente soggetto a risoluzione è un ente ai sensi dell’, lettera b), della direttiva 98/26/CE, gli operatori dei sistemi a cui partecipa. 3.   La notifica di cui al paragrafo 2 include una copia di qualsiasi provvedimento o strumento attraverso il quale i poteri pertinenti sono esercitati, con l’indicazione della data a decorrere dalla quale l’azione o le azioni di risoluzione acquistano efficacia. 4.   L’autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l’azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui clienti al dettaglio e, se del caso, i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli , attraverso: a) il proprio sito Internet ufficiale; b) il sito Internet dell’autorità competente, se diversa dall’autorità di risoluzione, e il sito Internet dell’ABE; c) il sito Internet dell’ente soggetto a risoluzione; d) se le azioni, altri titoli di proprietà o titoli di debito dell’ente soggetto a risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative all’ente soggetto a risoluzione, a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35). 5.   Se le azioni, i titoli di proprietà o di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 4 siano trasmessi agli azionisti e creditori dell’ente soggetto a risoluzione, noti tramite i registri o le banche dati dell’ente stesso che sono a disposizione dell’autorità di risoluzione.
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