Art. 80
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
In vigore dal 15 mag 2014
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
1. Gli Stati membri provvedono a che l’applicazione di uno strumento di risoluzione non incida sul funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, laddove l’autorità di risoluzione:
a)
ceda a un’altra entità una parte, ma non la totalità, delle attività, dei diritti o delle passività di un ente soggetto a risoluzione; o
b)
eserciti i poteri a norma dell’ per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte o per sostituire un ricevente come parte.
2. In particolare, la cessione, il fatto di porre fine o la modifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, non revoca un ordine di trasferimento in violazione dell’ della direttiva 98/26/CE né modifica o nega l’esecutività degli ordini di trasferimento e del netting a norma degli di tale direttiva, l’uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito a norma dell’ della medesima o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell’ della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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