Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 26 feb 2014
Ambito di applicazione
1. I titoli I, II, IV e V, ad eccezione dell’, paragrafo 2, e dell’, si applicano a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione.
2. Il titolo III, l’, paragrafo 2, e l’ si applicano agli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione che gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base multiterritoriale.
3. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano alle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, integralmente o in parte, da un organismo di gestione collettiva purché tali entità svolgano un’attività, che, se condotta da un organismo di gestione collettiva, sarebbe soggetta alle disposizioni della presente direttiva.
4. L’, paragrafo 1, gli , l’, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) e g), e gli si applicano a tutte le entità di gestione indipendenti stabilite nell’Unione.
Storico versioni
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