Art. 21

Divulgazione delle informazioni

In vigore dal 26 feb 2014
Divulgazione delle informazioni 1.   Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva renda pubbliche almeno le seguenti informazioni: a) il proprio statuto; b) le proprie condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell’autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto; c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni; d) l’elenco delle persone di cui all’; e) la propria politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; f) la propria politica generale relativa alle spese di gestione; g) la propria politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi; h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi; i) la politica generale sull’utilizzo di importi non distribuibili; j) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli . 2.   L’organismo di gestione collettiva pubblica e tiene aggiornate, sul suo sito Internet pubblico, le informazioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:26:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divulgazione delle informazioni (Art. 21 Direttiva (UE) 2014/26) — Testo vigente | Portale Normativo