Art. 20
Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori
In vigore dal 26 feb 2014
Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori
Fatto salvo l’, gli Stati membri assicurano che, sulla base di una richiesta debitamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione, per via elettronica e senza indebito ritardo, almeno le seguenti informazioni agli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o a qualsiasi titolare di diritti o utente:
a)
le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza, e i territori coperti; o
b)
qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell’ambito di attività dell’organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori coperti.
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